L’Intelligenza Artificale può essere designata come titolare di un brevetto?
Approfondimento
Il progresso tecnologico propone prospettive inedite alle quali, solo poco tempo prima, mai si sarebbe nemmeno potuto immaginare e che, un attimo dopo, divengono una realtà alla quale occorre fare fronte adattando gli strumenti giuridici esistenti.
Questo è quanto mai vero ed evidente con riferimento alle tecnologie basate sui sistemi di AI.
Basti pensare che, oggi, detta tecnologia è già a tal punto progredita che la stessa riesce, autonomamente, ad essere autrice di innovazioni tecnologiche e, di conseguenza, si pone l’interrogativo circa la possibilità di estendere gli strumenti giuridici esistenti per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale anche alle invenzioni create da un’AI.
Ebbene, prima di addentrarci nell’argomento che costituisce specifico oggetto del presente contributo, ci sia permesso esordire richiamando la definizione di sistema di AI contenuta nella “Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (Legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione” – COM(2021) 206.
Si legge infatti in detta proposta – sulla quale si attende che, a breve, venga avviata la discussione presso il Parlamento europeo in vista della sua approvazione, e ciò dopo che è già stato assunto il parere del Comitato Economico e Sociale, della Banca Centrale europea e del Comitato europeo delle regioni e che, nell’aprile del 2022, si è conclusa la discussione della proposta dinanzi al Consiglio europeo – che per sistemi di AI si intende: “un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell’allegato I ([1]), che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall’uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono”.
Ebbene, chiarito cosa si intende per sistemi di AI occorre approfondire se queste tecnologie, nel momento in cui creano un qualche tipo di innovazione tecnologica possano essere qualificati inventore della stessa nel senso giuridico del termine, in poche parole: un’intelligenza artificiale può essere designata come titolare di un brevetto?
La rilevanza della questione era stata percepita, sin dal 2020, dal Parlamento europeo che con la risoluzione del 20.10.2020 intitolata “Diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale”, aveva richiamato l’attenzione sull’importanza di distinguere tra le creazioni umane ottenute con l’assistenza dell’IA e quelle generate autonomamente dall’IA. Ed infatti, considerato che il progresso delle tecnologie basate sui sistemi di AI rende possibile che quest’ultime assumano il ruolo di creatrici di innovazione e che ciò può sollevare interrogativi riguardo alla titolarità dei diritti di proprietà industriale relativi a tali contenuti, deve essere sempre tenuta ferma la distinzione tra
- da un lato, le creazioni umane ottenute con l’assistenza dell’IA;
- e, dall’altro lato, le innovazioni generate autonomamente dall’IA;
e ciò in quanto, evidenzia il Parlamento europeo, solo con riferimento alla seconda categoria di innovazioni si propongono nuove sfide normative in termini di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e si pone come attuale la questione circa la paternità dell’invenzione così creata.
Il Parlamento europeo non nega che, anche con riferimento alle innovazioni generate autonomamente dell’AI, si pone la necessità di assicurare una qualche forma di tutela giuridica, e ciò in quanto – altrimenti facendo – si verrebbe evidentemente a scoraggiare gli investimenti nel settore dei sistemi basati sull’intelligenza artificiale a causa della mancata predisposizione di un adeguato contesto di certezza giuridica per cittadini, imprese e inventori. Allo stesso tempo, però, venne evidenziato il fatto che la disciplina normativa sulla proprietà intellettuale non fosse – a parere del Parlamento europeo – compatibile con la possibilità di qualificare un’intelligenza artificiale come inventore estendendo alla stessa la tutela giuridica assicurata all’inventore “umano”: “le opere prodotte autonomamente da agenti artificiali e robot potrebbero non essere ammissibili alla protezione del diritto d’autore, al fine di rispettare il principio di originalità, che è legato a una persona fisica, e dal momento che il concetto di “creazione intellettuale” riguarda la personalità dell’autore”.
Pertanto, la Risoluzione qui in esame si concluse con seguente raccomandazione:
“raccomanda che la titolarità di eventuali diritti sia assegnata soltanto alle persone fisiche o giuridiche che hanno creato l’opera in modo lecito e soltanto se il titolare dei diritti d’autore ha concesso l’autorizzazione in caso di utilizzo di materiale protetto dal diritto d’autore, a meno che non si applichino deroghe o limitazioni in materia di diritto d’autore”.
La questione qui in esame ha avuto un primo risvolto concreto a livello europeo quando, nel corso del 2020, sono state avanzate all’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) due distinte domande di brevetto in cui l’inventore designato era un sistema di intelligenza artificiale (denominato DABUS), entrambe respinte del predetto Ufficio con la motivazione che soltanto un essere umano può essere considerato l’inventore ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo (CBE).
Le predette decisione di rigetto vennero impugnate dal richiedente e sui relativi ricorsi si è quindi pronunciata la Commissione giuridica di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti che, il 21.12.2021, ha confermato la correttezza della decisione di rigetto argomentato che un’intelligenza artificiale, in quanto soggetto privo di personalità giuridica, non può essere qualificato come inventore: “under the EPC the inventor had to be a person with legal capacity. For this reason at least, the main request was notallowable”.
La richiesta di brevetto respinta dall’EPO, giova ricordarlo, si colloca nel solco di una più ampia campagna internazionale di depositi e successivi ricorsi, portata avanti dall’Artificial InventorProject il cui più noto esponente è il fisico statunitense Steven Thaler. Le domande di brevetto presentate nell’ambito della predetta iniziativa – che sono tutte accomunate dal fatto che l’inventore designato è un sistema di intelligenza artificiale denominato DABUS, creato dallo stesso Thaler – hanno ricevuto diverse valutazioni a livello internazionale, a conferma del diverso approccio alla questione della brevettabilità di un’invenzione creata autonomamente da un’AI, ed infatti:
- l’Ufficio Brevetti del Sudafrica, il 28 luglio 2021, ha rilasciato il primo brevetto al mondo nel quale un sistema di intelligenza artificiale è designato come l’inventore, e il proprietario di tale sistema, ovvero Steven Thaler, è designato come titolare del brevetto;
- dello stesso avviso le autorità australiane che, il 30 luglio 2021, hanno affermato che Steven Thaler è proprietario dell’invenzione creata dall’intelligenza artificiale poiché possiede e controlla non solo Dabus (che per l’appunto è il sistema di intelligenza artificiale che ha creato l’innovazione da brevettare) ma pure il codice che esso utilizza, per l’effetto, egli possiede anche ciò di cui l’AI è inventore;
- in linea, invece, con la decisione dell’Ufficio europeo dei brevetti è la Corte d’Appello statunitense del Circuito Federale che ha statuito che un’intelligenza artificiale non può brevettare un’invenzione dal momento che il richiedente in questione non è un essere umano e solo gli umani possono fare richiesta di brevetto e ciò come invero si desume dalla definizione inclusa nel “Patent Act” ove viene sancito che solo gli esseri umani possono detenere un brevetto.
In conclusione, la problematica esaminata nel presente contributo ha avuto, al momento, risposta da parte dell’EPO che ha sancito il principio per cui solo un’intelligenza umana può essere titolare di un brevetto e, quindi, solo l’invenzione creata da un essere umano è tutelata dai diritti di proprietà intellettuale.
La questione, a nostro parere, sembra suscettibile di futuri sviluppi in quanto ci si attende che le tecnologie basate sui sistemi di AI conoscano in futuro un notevole sviluppo, imponendo quindi l’implementazione di una confacente base giuridica atta a disciplinare il fenomeno in tutti i suoi aspetti, e la prossima promulgazione del regolamento europeo in materia di intelligenza artificiale potrebbe dare impulso ad una revisione del principio per cui un’intelligenza artificiale non può essere qualificata come inventore.
([1]) Nell’allegato I alla predetta proposta di regolamento sono elencati i seguenti approcci che conducono allo sviluppo di un’intelligenza artificiale, e segnatamente:
- approcci di apprendimento automatico, compresi l’apprendimento supervisionato, l’apprendimento non supervisionato e l’apprendimento per rinforzo, con utilizzo di un’ampia gamma di metodi, tra cui l’apprendimento profondo (deep learning);
- approcci basati sulla logica e approcci basati sulla conoscenza, compresi la rappresentazione della conoscenza, la programmazione induttiva (logica), le basi di conoscenze, i motori inferenziali e deduttivi, il ragionamento (simbolico) e i sistemi esperti;
- approcci statistici, stima bayesiana, metodi di ricerca e ottimizzazione.